Circolari di Studio – Anno 2025
Circolare di Studio N. 1/2025
le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2025
Gentile Cliente,
in data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 in vigore dal 1° gennaio 2025, c.d. Legge di Bilancio 2025.
La manovra introduce numerose novità fiscali, in materia di lavoro, previdenza e investimenti, che verranno riepilogate sinteticamente nella presente Circolare.
Sommario
1. NOVITA’ PER LE IMPRESE E SOCI
1.1. Rivalutazione terreni e partecipazioni
1.2. Assegnazione agevolata di beni ai soci
1.3. Estromissione dei beni delle imprese individuali
1.4. IRES premiale per le imprese (c.d. Mini IRES)
1.5. Modifiche al credito d’imposta Transizione.
1.6. Modifiche al credito d’imposta Transizione.
1.7. Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno.
1.8. Rifinanziamento “Nuova Sabatini”.
1.9. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
1.10. Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese.
1.11. Novità in ambito di fringe benefit e welfare aziendale.
1.12. La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.
1.13. Fondo di garanzia per le PMI
1.14. Verifiche organo di controllo di Società che ricevono contributi “significativi”.
1.15. Obbligo PEC per amministratori società.
2.1. Prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e IVA
2.2. Aumento dell’IVA per i rifiuti conferiti in discarica.
2.3. Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci
3. NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF, BONUS E DETRAZIONI
3.1. Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente.
3.2. Detrazioni fiscali per redditi > 75.000 euro.
3.3. Detrazioni per familiari a carico.
3.4. Detraibilità spese frequenza scuola paritarie.
4. NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITO E PREVIDENZA
4.1. Bonus per Redditi da lavoro dipendente.
4.2. Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
4.6. Rafforzamento bonus asili nido/supporto domiciliare.
4.7. Elevamento indennità congedo parentale.
4.8. Decontribuzione lavoratrici madri
4.9. Riduzione contributiva artigiani e commercianti iscritti nel 2025.
5. NOVITA’ IN MATERIA DI PENSIONI
5.1. Incentivo prosecuzione del lavoro con requisiti per la pensione anticipata.
6.1. Modifica ai limiti di fruibilità del regime forfettario.
6.3. Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici
6.4. Lotta all’evasione in materia di pagamenti elettronici
6.5. Lotta all’evasione in materia di affitti brevi
6.6. Lotta all’evasione in materia di fatturazione elettronica.
1. Novità per le imprese e soci
1.1. Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene introdotta a regime la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto:
- delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
posseduti al 1° gennaio di ciascun anno da:
- persone fisiche;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali,
a condizione che, entro il termine del 30 novembre dello stesso anno, si proceda al versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell’imposta sostitutiva con aliquota pari al 18%.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
1.2. Assegnazione agevolata di beni ai soci
Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci.
I soggetti interessati sono:
- tutte le società (snc, sas, srl, spa, sapa);
- e le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025;
a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 oppure che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Le suddette società commerciali che assegnano o cedono ai soci, entro il 30 settembre 2025:
- beni immobili diversi da quelli strumentali,
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali;
versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Il versamento deve essere effettuato in due rate con modello F24:
- la prima (pari al 60% entro il 30 settembre 2025)
- la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2025.
1.3. Estromissione dei beni delle imprese individuali
Per le imprese individuali, viene riproposta la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. In particolare, gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% applicata sulladifferenza tra:
- il valore normale dei beni;
- e il relativo valore fiscalmente riconosciuto;
possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, alle seguenti condizioni:
- i beni sono posseduti al 31 ottobre 2024;
- le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.
1.4. IRES premiale per le imprese (c.d. Mini IRES)
Per il solo periodo d’imposta 2025 viene riconosciuta, a determinati soggetti passivi IRES e al ricorrere di talune condizioni, la c.d. “mini IRES” ossia l’aliquota IRES agevolata del 20%.
Tale agevolazione vale per tutte le società, residenti nel territorio dello Stato ad eccezione di:
- enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- enti in liquidazione ordinaria, o assoggettati a procedure concorsuali; nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. “soggetti solari”),
- soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
La “mini IRES” è applicabile qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
| 1) | è necessario accantonare ad apposita riserva una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (2024 per i c.d. “soggetti solari”) |
| 2) | occorre destinare una quota: pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (2023 per i c.d. “soggetti solari”), di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro, a investimenti per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che: rientrino tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0, siano effettuati tra il 01.01.2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. “soggetti solari”) – ossia ad oggi il 31.10.2026. |
| 3) | nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024: il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% in misura non inferiore a una nuova assunzione |
| 4) | l’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31.12.2024 |
Vi sono comunque alcune ipotesi di decadenza dall’agevolazione dell’aliquota IRES ridotta, riconducibili a:
- distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all’estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Con apposito decreto del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame.
1.5. Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0
Viene modificata la disciplina del c.d. “credito d’imposta Transizione 5.0”, nello specifico:
- per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024, e
- con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta subordinando la loro fruizione ad una comunicazione del GSE,
viene stabilito che:
| 1) | è necessario accantonare ad apposita riserva una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (2024 per i c.d. “soggetti solari”) |
| 2) | occorre destinare una quota: pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (2023 per i c.d. “soggetti solari”), di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro, a investimenti per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che: rientrino tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0, siano effettuati tra il 01.01.2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. “soggetti solari”) – ossia ad oggi il 31.10.2026. |
| 3) | nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024: il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% in misura non inferiore a una nuova assunzione |
| 4) | l’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31.12.2024 |
1.6. Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0
Nel credito c.d. “Transizione 4.0”, viene introdotta una soglia massima di acquisti a livello erariale per l’agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, effettuati:
- dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
- entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;
Non viene invece variata la misura del credito, comunque pari:
- al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- al10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Viene stabilita un’apposita procedura, per cui l’impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT.
È eliminata la disposizione che riconosceva il credito d’imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, specificamente per gli investimenti effettuati:
- dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
- entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Resta dunque valida la medesima misura, pari però al 15%, per gli investimenti di questo tipo:
- effettuati nel 2024;
- “prenotati” entro la fine dello stesso anno (con pagamento dell’acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).
1.7. Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno
Vi sono diverse modifiche rilevanti anche per il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (c.d. “ZES unica”), che viene in particolare esteso con riferimento agli investimenti realizzati dal 01.01.2025 al 15.11.2025. Come già accaduto per il 2024 gli operatori economici interessati dovranno adempiere a specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulle spese ammissibili.
Ai fini della fruizione del beneficio fiscale per il 2025 gli operatori economici dovranno in particolare:
| 1) | comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 31.03.2025 e il 30.05.2025, l’ammontare delle spese ammissibili: sostenute a partire dal 16.11.2024; che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025; nonché, di conseguenza, il credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile |
| 2) | trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate – a pena di decadenza dall’agevolazione – tra il 18.11.2025 e il 02.12.2025 una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione: entro il termine del 15.11.2025; degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata (di importo non superiore a quello riportato in quest’ultima) |
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le disposizioni attuative inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.
1.8. Rifinanziamento “Nuova Sabatini”
Rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. “Nuova Sabatini”, ossia una misura di sostegno agli investimenti (tramite acquisto o leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, per gli anni dal 2025 al 2029.
1.9. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente viene prorogato al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 ed ai successivi due (dunque agli anni 2025, 2026 e 2027 per i c.d. “soggetti solari”).
Pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 – una maggiorazione pari al 20% del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
A tale riguardo la relazione illustrativa precisa che l’incentivo deve essere calcolato su base “mobile”, determinando dunque l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto all’annualità precedente.
1.10. Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese
Viene ulteriormente prorogato, fino al 31.12.2027, il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle PMI per la quotazione che si ricorda essere concesso:
| in misura pari al 50% di simili spesefino a un massimo di 500.000 euro |
aggiornando conseguentemente i limiti di utilizzo del medesimo credito.
Viene a tal fine stabilito un limite massimo di utilizzo del credito per l’importo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
1.11. Novità in ambito di fringe benefit e welfare aziendale
Estesa ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro (c.d. fringe benefits) entro i seguenti limiti:
- 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, e
- 1.000 euro per gli altri lavoratori.
Rientrano nel limite le somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o da esso rimborsate, per:
- il pagamento delle utenze domestiche,
- delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale,
- per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Un aspetto su cui prestare attenzione è quello per cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo.
La legge di Bilancio interviene anche sulla determinazione del fringe benefit in caso di auto in concessione in uso promiscuo al dipendente, modificandone il trattamento fiscale e previdenziale al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale.
Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
1.12. La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
È confermato che dal 2025 la deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario o postale, carte di debito o credito e prepagate, assegni bancari o circolari):
- rimborso spese trasferte fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese vitto e alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.
1.13. Fondo di garanzia per le PMI
Il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI viene prorogato (dal 31.12.2024) al 31.12.2025, apportando contestualmente alcune modifiche in merito a:
- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%;
- la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% viene riconosciuta in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
- viene eliminato il limite minimo dei 250 dipendenti, ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (le c.d. “mid cap”).
1.14. Verifiche organo di controllo di Società che ricevono contributi “significativi”
In sede di approvazione è stato previsto che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire, delle società, enti, organismi e Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa” a carico dello Stato, provvedono:
- allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
- a inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Con un apposito DPCM sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa“.
1.15. Obbligo PEC per amministratori società
Viene disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
2. Novità in materia di iva
2.1. Prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e IVA
Viene individuata una nuova fattispecie di operazioni imponibili IVA,le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro (soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro) da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale, sono imponibili ai fini IVA.
Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti, in relazione a tali prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.
2.2. Aumento dell’IVA per i rifiuti conferiti in discarica
Sempre nell’ottica della riduzione dei sussidi ambientali dannosi,è escluso dall’applicazione dell’aliquota ridotta, che dal 10% passa al 22%, il conferimento in discarica e l’incenerimento, senza recupero efficiente di energia, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
2.3. Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci
Si prevede l’estensione del meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
In attesa della piena operatività del nuovo regime, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione.
L’opzione ha validità triennale.
Il comma 63 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di attuazione.
3. Novità in materia di irpef, bonus e detrazioni
3.1. Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente
Si prevede la riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Le nuove aliquote sono:
| Scaglione di Reddito | Aliquota |
| Fino a 28.000 euro | 23% |
| Da 28.000 a 50.000 euro | 35% |
| Oltre 50.000 euro | 43% |
Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, diventa ora strutturale a partire dal 2025.
Si prevede inoltre un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate:
| Reddito | Detrazione da lavoro dipendente |
| Fino a 15.000 euro | 1.955 euro |
| Oltre 15.000 fino a 28.000 | 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000) |
| Oltre 28.000 fino a 50.000 | 1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000) |
| Oltre 50.000 | 0 |
3.2. Detrazioni fiscali per redditi > 75.000 euro
Si prevede il riordino delle detrazioni fiscali introducendo un limite massimo per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato applicando la formula seguente:
| LIMITE MASSIMO DETRAZIONI | Importo base (14.000 o 8.000 in funzione del reddito complessivo) |
X | Coefficiente correttivo (varia in funzione del numero dei figli) |
Il calcolo del limite massimo di detrazioni ammesse tiene conto:
- di un importo base determinato in base al reddito complessivo:
- 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 e 100.000 euro.
- 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.
- di un coefficiente correttivo determinato in base al numero di figli a carico
| numero di figli a carico | coefficiente |
| Nessun figlio | 0,50 |
| 1 figlio | 0,70 |
| 2 figli | 0,85 |
| Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità | 1,00 |
Alla luce di quanto sopra esposto, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente può essere così riassunto nella seguente tabella.
| Reddito complessivo | Numero figli | Livello massimo detrazioni annue percepibili |
| reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 | 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) | 14.000 euro |
| 2 figli fiscalmente a carico | 11.900 euro | |
| 1 figlio fiscalmente a carico | 9.800 euro | |
| non sono presenti figli fiscalmente a carico | 7.000 euro | |
| reddito complessivo superiore a 100.000 euro | 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) | 8.000 euro |
| 2 figli fiscalmente a carico | 6.800 euro | |
| 1 figlio fiscalmente a carico | 5.600 euro | |
| non sono presenti figli fiscalmente a carico | 4.000 euro |
Sono escluse dal computo del limite e continuano a essere pienamente detraibili:
- spese sanitarie,
- Investimenti in start-up innovative,
- Investimenti nelle PMI innovative.
Per le spese la cui detrazione è ripartita in più annualità (ad esempio quelle per ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica), nel calcolo dell’importo complessivo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.
3.3. Detrazioni per familiari a carico
La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche significative riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia. Le detrazioni per figli a carico per specifici casi vengono così modificate:
| Tipologia familiare | Importo detrazione |
| Figli ≥ 21 anni e < 30 anni | 950 euro |
| Figli con disabilità (qualsiasi età) | 950 euro |
| Ascendenti conviventi | 750 euro |
Viene prevista l’esclusione delle detrazioni per familiari all’estero, ovvero in relazione ai familiari residenti all’estero, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono:
- Cittadini italiani.
- Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.
- Cittadini di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
3.4. Detraibilità spese frequenza scuola paritarie
L’articolo 1, comma 13 dispone l’innalzamento, a regime, da 800 a 1.000 euro per ogni alunno o studente, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.
3.5. Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il comma 54 modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa al 1° gennaio 2025 i termini della riduzione dal 36 al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
- ECOBONUS
Il comma 55 lett. a) prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l’Ecobonus, l’agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.
A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote di detrazione saranno:
- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall’abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l’abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall’abitazione principale.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Il comma 55 lett. b) numero 1), prevede che per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, è concessa una detrazione fiscale pari:
- al 36% delle spese per il 2025.
- al 30% delle spese per il 2026 e 2027.
Analogamente a quanto previsto per l’ecobonus, la detrazione è incrementata al 50% per il 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un’abitazione principale.
L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare.
- SISMABONUS
Il comma 55 lett. b) numero 2), interviene sulla disciplina del sismabonus in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.
- ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Il comma 55 lett. b) numero 3), prevede che, anche per il 2025, ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2025 (su un ammontare complessivo non superiori a 5.000 euro) per l’acquisto di:
- mobili
- e di grandi elettrodomestici:
- di classe non inferiore alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
- SUPERBONUS
Il comma 56 apporta modifiche in materia di superbonus. In particolare, la detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati oppure per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:
- nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
3.6. Bonus elettrodomestici
Istituito, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, per favorire il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria del settore.
Il contributo è destinato agli utenti finali nel limite di un contributo per ogni nucleo familiare con limite definito seconda dell’ISEE.
| BONUS ELETTRODOMESTICI 2025 | Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE superiore a 25mila euro |
| Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 200 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE inferiore a 25mila euro |
4. Novità in materia di reddito di lavoro e previdenza
4.1. Bonus per Redditi da lavoro dipendente
Sono previsti due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, il comma 4 riconosce:
- una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente, la seguente percentuale:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro.
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, il comma 6 riconosce:
- una detrazione aggiuntiva, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
- 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro.
- una somma decrescente, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.
Dal calcolo del reddito complessivo è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione da parte dei datori di lavoro i bonus sono riconosciuti automaticamente dai sostituti d’imposta (datori di lavoro) con l’erogazione delle retribuzioni.
4.2. Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
Dal 2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’esenzione si applica fino a 5.000 euro all’anno e nei primi due anni di assunzione del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di:
- Canoni di locazione.
- Spese di manutenzione dei fabbricati presi in affitto
Per il beneficio fiscale in esame è però necessario che i lavoratori:
| a) | non superino i 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno 2024 |
| b) | abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza. |
4.3. Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa
Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli emolumenti relativi a:
| premi di risultatoforme di partecipazione agli utili d’impresa |
Da notare in ogni caso che simile forma di tassazione è applicabile:
| 1) | entro il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. |
| 2) | a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro. |
4.4. Lavoratori frontalieri
I commi in esame recepiscono le novità dell’accordo per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera in attesa della definizione del protocollo operativo, e includono due norme di portata interpretativa chiarendo che:
- i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di “lavoratore frontaliere”.
- anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all’estero nell’arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali.
4.5. Bonus nuove nascite
Con la finalità di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli, viene introdotto un nuovo assegno una-tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025, che sarà riconosciuto dall’INPS su domanda;
Il contributo sarà subordinato alle seguenti condizioni:
- il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico)
- che il genitore richiedente sia residente in Italia e
- rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate.
4.6. Rafforzamento bonus asili nido/supporto domiciliare
Sempre nell’ottica del supporto alla genitorialità, la Manovra rafforza la misura del Bonus asili nido/supporto domiciliare per i bambini fino a 3 anni di età. A tal fine:
- si esclude dal valore dell’ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l’importo (corrisposto al nucleo familiare) dell’assegno unico e universale per i figli a carico;
- si elimina il requisito della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni, ai fini della maggiorazione del bonus.
Si ricorda che il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di documentazione, alternativamente per:
- l’iscrizione e il pagamento della retta di asili nido pubblici o privati o
- il pagamento dell’assistenza a domicilio, a causa dell’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido per gravi patologie croniche.
4.7. Elevamento indennità congedo parentale
I commi 217 e 218 prevedono, per i lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo da fruire entro il sesto anno di vita del bambino – o dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento:
- aumento dell’indennità per congedo parentale riconosciuto in alternativa al padre o alla madre
- nel limite di due mesi,
- all’aliquota del 80% invece che gli attuali 60 e 30 per cento.
Si conferma anche l’innalzamento all’80% di un terzo mese di congedo, come già previsto dal 2023.
Il nuovo elevamento non si applica per i casi in cui – per la madre o per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
4.8. Decontribuzione lavoratrici madri
La norma interviene ad ampliare la platea di beneficiarie dell’esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsto nel 2024 in favore delle lavoratrici dipendenti delle lavoratrici autonome, con almeno due figli.
L’esonero spetta attualmente:
- fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo oppure
- a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
| Decontribuzione lavoratrici madri dal 2025 | |
| Beneficiarie | Lavoratrici dipendenti Lavoratrici autonome (escluse forfettarie) |
| Misura | Da definire con decreto |
| Requisiti | Almeno due figli Reddito inferiore a 40 mila euro annui |
4.9. Riduzione contributiva artigiani e commercianti iscritti nel 2025
I lavoratori che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere:
- una riduzione contributiva al 50%,
- della durata di 36 mesi.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta.
5. Novità in materia di pensione
5.1. Incentivo prosecuzione del lavoro con requisiti per la pensione anticipata
Potenziato l’incentivo per i lavoratori pubblici e privati che decidono di rimanere in servizio anche avendo raggiunto i requisiti, entro il 31 dicembre 2025 per:
- la pensione anticipata con Quota 103
- la pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica
L’incentivo si concretizza attraverso la possibilità di ottenere in busta paga, a richiesta, l’importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore.
Da quest’anno tale importo resta escluso sia dalla base imponibile fiscale sia contributiva.
5.2. Proroga Opzione Donna
Prorogato il trattamento pensionistico anticipato definito “Opzione Donna” e concerne i soggetti che conseguono i requisiti nel corso dell’anno 2025. Restano confermati i requisiti già previsti ossia:
- età minima di 61 anni (60 con un figlio e 59 con due o più figli)
- anzianità contributiva di 35 anni
- essere in una delle seguenti situazioni:
- caregiver di un disabile convivente da almeno 6 mesi o
- disabile almeno al 74%.
- lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi.
5.3. Proroga Quota 103
Prorogato il trattamento pensionistico anticipato – cosiddetto “Quota 103”. L’estensione temporale concerne i soggetti che, nel corso dell’anno 2025, conseguono i requisiti di:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni e
- un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
6. Altre novità
6.1. Modifica ai limiti di fruibilità del regime forfettario
Viene elevata da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
6.2. Mutui per la prima casa
In merito alla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa queste le novità:
- Proroga garanzia massima all’80% fino al 2027:
- La possibilità di usufruire della garanzia sull’80% della quota capitale dei mutui è estesa al 31 dicembre 2027 (anziché 2024).
- Destinata a categorie prioritarie con specifici requisiti (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro annui).
- Supporto alle famiglie numerose prorogato al 2027:
- Inclusione delle famiglie numerose tra le categorie prioritarie.
- Regole specifiche su garanzie e accantonamenti per domande di queste famiglie.
- Disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.
- Modifica dei soggetti ammessi al Fondo:
- Accesso al Fondo garantito esclusivamente (non più solo prioritariamente) a giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36.
- Termine per alienazione immobili:
- Estensione a due anni del termine per vendere un immobile e destinare il nuovo a prima abitazione, mantenendo l’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro.
6.3. Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici
Viene definito un termine per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici, in questi casi l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta del giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
6.4. Lotta all’evasione in materia di pagamenti elettronici
La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l’interoperabilità dei sistemi di pagamento.
Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.
Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, dal 1° gennaio 2026, tutti i dispositivi utilizzati per accettare pagamenti elettronici (POS) dovranno essere collegati direttamente ai registratori di cassa.
Per rafforzare l’obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono introdotte nuove sanzioni amministrative:
- da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche, sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.
Oltre alle multe, in caso di violazioni gravi o ripetute, è prevista l’applicazione di sanzioni accessorie come la sospensione temporanea dell’attività commerciale.
6.5. Lotta all’evasione in materia di affitti brevi
Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice.
La Legge di Bilancio stabilisce che il CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.
Il CIN è indicato altresì nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
6.6. Lotta all’evasione in materia di fatturazione elettronica
In materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, i files delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti,
TBADIVSOR S.T.P. S.r.l.
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