La nuova irpef 2025
Gentile Cliente,
con la c.d. Legge di Bilancio 2025, viene stabilizzata a regime la riforma della curva IRPEF, che nel 2024 era stata introdotta in via transitoria, e che prevede:
- la riduzione degli scaglioni di reddito;
- la modifica delle detrazioni di imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendete;
- la modifica del trattamento integrativo della retribuzione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La presente Circolare analizzerà tutte le principali novità inerenti la riforma approvata.
1. La nuova curva delle aliquote IRPEF e le nuove detrazioni
Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.
Scaglioni e aliquote IRPEF
Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:
| Scaglioni di reddito e aliquote | |||
| per il 2022 e 2023 | per il 2024 e dal 2025 | ||
| Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 28.000 | 23% |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% | ||
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre € 50.000 | 43% | Oltre € 50.000 | 43% |
Detrazioni lavoro dipendente
Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate nelle seguenti misure:
| Detrazioni lavoro dipendente | ||
| per il 2022 e 2023 | per il 2024 e dal 2025 | |
| reddito | detrazione (*) | detrazione (*) |
| Non superiore a € 15.000 | € 1.880 | € 1.955 |
| La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato. | ||
| Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000] | |
| Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)] | |
(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.
2. Trattamento integrativo
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF“, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando “l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
| Somma integrativa (se reddito complessivo non superiore a € 20.000) | |
| reddito di lavoro dipendente | % del reddito di lavoro dipendente (*) |
| Fino a € 8.500 | 7,1% |
| Oltre € 8.500 fino a € 15.000 | 5,3% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 | 4,8% |
| (*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno. | |
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D. Lgs. n. 147/2015 e 5, D. Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
3. Riordino detrazioni IRPEF
Ulteriore detrazione
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.
| Ulteriore detrazione IRPEF (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000) | |
| reddito complessivo | ulteriore detrazione (*) |
| Oltre € 20.000 fino a € 32.000 | € 1.000 |
| Oltre € 32.000 fino a € 40.000 | € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000] |
| (*) Da rapportare al periodo di lavoro. | |
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D. Lgs. n. 147/2015 e 5, D. Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Riordino spese e oneri detraibili e detrazioni per figli a carico
È confermata l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
- alla detraibilità degli oneri/spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
- alle detrazioni previste per i figli a carico.
Importo massimo oneri e spese detraibili
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa/onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
In particolare, il predetto limite va così determinato:
| Importo base (variabile in base al reddito complessivo) | → | Coefficiente (variabile in base al numero di figli a carico) | × | Importo massimo oneri / spese detraibili (*) |
|---|---|---|---|---|
| (*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la data di competenza dell’anno. | ||||
A tal fine, l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure.
| Reddito complessivo (*) | Importo base |
| Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | € 14.000 |
| Oltre € 100.000 | € 8.000 |
| (*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze. | |
| Numero figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
| 0 | 0,50 |
| 1 | 0,70 |
| 2 | 0,85 |
| 3 o più / almeno 1 figlio disabile | 1 |
Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese/oneri detraibili sono così individuati.
| Reddito complessivo | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa/onere detraibile | |
| Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | 0 | 14.000 x 0,50 | € 7.000 |
| 1 | 14.000 x 0,70 | € 9.800 | |
| 2 | 14.000 x 0,85 | € 11.900 | |
| 3 o più / disabile | 14.000 x 1 | € 14.000 | |
| Oltre € 100.000 | 0 | 8.000 x 0,50 | € 4.000 |
| 1 | 8.000 x 0,70 | € 5.600 | |
| 2 | 8.000 x 0,85 | € 6.800 | |
| 3 o più / disabile | 8.000 x 1 | € 8.000 | |
Spese/oneri detraibili escluse
È confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa/onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:
- le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024 (trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte/non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana/invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo);
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
Detrazione spese di istruzione
In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l’aumento da € 800 a € 1.000 dell’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Detrazione spese mantenimento cani guida
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.
Detrazioni figli a carico
Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
Viene confermata l’integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
- è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani/UE/SEE per i familiari residenti all’estero.
Rispetto al passato, pertanto, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
- oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
- i contribuenti non italiani/UE/SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all’estero.
Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la detrazione per figli a carico (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere fruita anche con riferimento ai “figli conviventi del coniuge deceduto”.
Detrazioni “altri familiari” a carico
È confermata la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente.
L’ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti,
TBADIVSOR S.T.P. S.r.l.