La nuova irpef 2025

La nuova irpef 2025

Gentile Cliente,

con la c.d. Legge di Bilancio 2025, viene stabilizzata a regime la riforma della curva IRPEF, che nel 2024 era stata introdotta in via transitoria, e che prevede:

  • la riduzione degli scaglioni di reddito;
  • la modifica delle detrazioni di imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendete;
  • la modifica del trattamento integrativo della retribuzione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La presente Circolare analizzerà tutte le principali novità inerenti la riforma approvata.

1.    La nuova curva delle aliquote IRPEF e le nuove detrazioni

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:

Scaglioni di reddito e aliquote
per il 2022 e 2023per il 2024 e dal 2025
Fino a € 15.00023%Fino a € 28.00023%
Oltre € 15.000 fino a € 28.00025%
Oltre € 28.000 fino a € 50.00035%Oltre € 28.000 fino a € 50.00035%
Oltre € 50.00043%Oltre € 50.00043%

Detrazioni lavoro dipendente

Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate nelle seguenti misure:

Detrazioni lavoro dipendente
per il 2022 e 2023per il 2024 e dal 2025
redditodetrazione (*)detrazione (*)
Non superiore a € 15.000€ 1.880€ 1.955
La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000€ 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]

(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.

2.   Trattamento integrativo

Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. Bonus IRPEF, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando “l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.

Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

Somma integrativa (se reddito complessivo non superiore a € 20.000)
reddito di lavoro dipendente% del reddito di lavoro dipendente (*)
Fino a € 8.5007,1%
Oltre € 8.500 fino a € 15.0005,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 20.0004,8%
(*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.

Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:

  • la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D. Lgs. n. 147/2015 e 5, D. Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
  • il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

3.   Riordino detrazioni IRPEF

Ulteriore detrazione

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.

Ulteriore detrazione IRPEF (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)
reddito complessivoulteriore detrazione (*)
Oltre € 20.000 fino a € 32.000€ 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000€ 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.

Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:

  • la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D. Lgs. n. 147/2015 e 5, D. Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
  • il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

Riordino spese e oneri detraibili e detrazioni per figli a carico

È confermata l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:

  • alla detraibilità degli oneri/spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
  • alle detrazioni previste per i figli a carico.

Importo massimo oneri e spese detraibili

Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa/onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

In particolare, il predetto limite va così determinato:

Importo base (variabile in base al reddito complessivo) Coefficiente (variabile in base al numero di figli a carico) × Importo massimo oneri / spese detraibili (*)
(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la data di competenza dell’anno.

A tal fine, l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure.

Reddito complessivo (*) Importo base
Oltre € 75.000 fino a € 100.000 € 14.000
Oltre € 100.000 € 8.000
(*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Numero figli fiscalmente a carico Coefficiente
0 0,50
1 0,70
2 0,85
3 o più / almeno 1 figlio disabile 1

Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese/oneri detraibili sono così individuati.

Reddito complessivo Numero figli fiscalmente a carico Importo massimo spesa/onere detraibile
Oltre € 75.000 fino a € 100.000 0 14.000 x 0,50 € 7.000
1 14.000 x 0,70 € 9.800
2 14.000 x 0,85 € 11.900
3 o più / disabile 14.000 x 1 € 14.000
Oltre € 100.000 0 8.000 x 0,50 € 4.000
1 8.000 x 0,70 € 5.600
2 8.000 x 0,85 € 6.800
3 o più / disabile 8.000 x 1 € 8.000

Spese/oneri detraibili escluse

È confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa/onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:

  • le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  • le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
  • le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
  • gli interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
  • premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024 (trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte/non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana/invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo);
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

Detrazione spese di istruzione

In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l’aumento da € 800 a € 1.000 dell’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Detrazione spese mantenimento cani guida

In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.

Detrazioni figli a carico

Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.

Viene confermata l’integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

  • è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
  • non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani/UE/SEE per i familiari residenti all’estero.

Rispetto al passato, pertanto, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:

  • oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
  • i contribuenti non italiani/UE/SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all’estero.

Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la detrazione per figli a carico (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere fruita anche con riferimento ai “figli conviventi del coniuge deceduto”.

Detrazioni “altri familiari” a carico

È confermata la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente.

L’ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti,

                                                                                                 TBADIVSOR S.T.P. S.r.l.