La rimessione in termini della “rottamazione-quater” e le novità del c.d.”Decreto Milleproroghe”
c.d. “Decreto Milleproroghe”
Circolare di Studio
N. 4/2025
La rimessione in termini della “rottamazione-quater” e le novità del c.d. “Decreto Milleproroghe”
L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
A tal fine il soggetto interessato doveva:
- presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
- effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
Con l’art. 3-bis, DL n. 215/2023 è stata disposta la rimessione in termini per i soggetti che non avevano effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo la possibilità di effettuare entro il 15.3.2024 (con la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento), il versamento delle rate da corrispondere nel 2023 e della rata scadente il 28.2.2024.
Recentemente, in sede di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe” è stato introdotto l’art. 3-bis che dispone una nuova rimessione in termini a favore dei soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata dei predetti debiti.
Ricordiamo che la decadenza dalla “rottamazione-quater” si determina in caso di mancato pagamento / pagamento insufficiente / tardivo (oltre i 5 giorni di “tolleranza”) anche di una sola rata.
RIMESSIONE IN TERMINI DEI PAGAMENTI DEI DEBITI SCADUTI AL 31.12.2024
Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 3-bis, limitatamente ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” presentata entro il 30.6.2023, i soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla stessa.
La remissione in termini riguarda quindi esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024 e, in particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’Avviso 25.2.2025 pubblicato sul proprio sito Internet “rientrano … nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto“.
Per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024 non è possibile usufruire della riammissione alla rottamazione-quater.
Tali soggetti, come evidenziato dalla stessa Agenzia, dovranno “proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto versare la prossima rata” in scadenza il 28.2.2025 (o meglio, il 5.3.2025 considerati i 5 giorni di tolleranza) “e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso“.
Ai fini della remissione in termini:
- va presentata un’apposita dichiarazione entro il 30.4.2025.
Specifichiamo sul punto che Le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della dichiarazione saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-riscossione entro il 16.3.2025.
Nella domanda dovranno essere indicati, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto;
- il debito da saldare entro il 31.12.2024, sul quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31.7.2025;
- in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo. In questo caso:
- la prima e seconda rata vanno versate rispettivamente entro il 31.7.2025 e 30.11.2025;
- le restanti rate devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza.
| RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024 | |||
| Presentazione domanda | entro il 30.4.2025 | ||
| Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione | entro il 30.6.2025 | ||
| Versamento | unica soluzione / prima rata (max 10) | entro il 31.7.2025 | |
| rate successive | entro il | 30.11.2025 | |
| 28.2.2026 | |||
| 31.5.2026 | |||
| 31.7.2026 | |||
| 30.11.2026 | |||
| 28.2.2027 | |||
| 31.5.2027 | |||
| 31.7.2027 | |||
| 30.11.2027 | |||
È ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento
Considerato che l’omesso / tardivo pagamento anche di una sola rata ha determinato la decadenza dalla “rottamazione-quater” e il venir meno dell’originario piano di rateazione, a seguito della riammissione il nuovo piano di rateazione elaborato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla domanda presentata entro il 30.4.2025 ricomprenderà, oltre a quanto non corrisposto entro il 31.12.2024, anche le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025 – 2027.
Di conseguenza per i soggetti decaduti al 31.12.2024 non è obbligatorio procedere al versamento della rata in scadenza il 28.2.2025 (5.3.2025), in quanto anche il relativo importo sarà incluso nel nuovo piano.
Nel citato Avviso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia comunque che “il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta «decadenza» del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di «capitale”
EFFETTI DELLA RIAMMISSIONE
Per effetto del richiamo, ad opera del citato art. 3-bis alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, anche a seguito della presentazione della nuova domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi:
- i termini di prescrizione / decadenza;
- fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l’Agente della riscossione non può:
- avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL
n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.
Poiché tali effetti si determinano già all’atto della presentazione della domanda, risulta opportuno presentare la stessa quanto prima, al fine di ottenere un’anticipazione dei benefici
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti,
TBADIVSOR S.T.P. S.r.l.