Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2026
Circolare di Studio
N. 1/2026
Legge del 30 dicembre 2025 n. 199
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30.12.2025
suppl. ordinario n. 42
Gentili Clienti,
con la presente circolare informativa si intendono illustrare, in modo sistematico e operativo, le principali novità fiscali contenute nel provvedimento, con particolare attenzione alle misure di maggiore impatto applicativo e agli adempimenti connessi, al fine di fornire un primo quadro di orientamento utile per la pianificazione fiscale e la corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti,
TBADIVSOR S.T.P. S.r.l.
Indice
1. Misure in materia fiscale per le imprese. 6
1.1 Innalzamento valore massimo buoni pasto elettronici 6
1.3 Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci 6
1.4 Estromissione dei beni delle imprese individuali 6
1.5 Rateizzazione delle plusvalenze. 7
1.6 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta. 8
1.7 Dividendi infra-UE IRAP e istanze di rimborso. 8
1.8 Novità disciplina dividendi 9
1.9 Valutazione titoli attivo circolante in bilancio. 9
1.10 Ritenuta generalizzata sui pagamenti tra imprese. 9
1.11 Spedizioni extra-UE di modico valore nuovo contributo doganale da 2 euro. 10
1.12 Razionalizzazione regole determinazione reddito d’impresa. 10
1.13 Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni di pagamento. 10
1.15 Semplificazioni IVA cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE.. 11
1.17 Misure in materia di economia circolare – RENTRI. 12
2. Misure in materia di crescita e investimenti per le imprese. 13
2.1 Iper-ammortamento per i beni strumentali nuovi 13
2.2 Credito d’imposta ZES unica e ZLS. 14
2.3 Credito d’imposta settori produzione primaria prodotti agricoli e acquacoltura. 14
2.4 Credito d’imposta ZES unica settori agricoltura, pesca e acquacoltura. 14
2.5 Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio. 15
2.6 Credito d’imposta imprese energivore. 15
2.7 Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica. 16
2.8 Prezzario nazionale e Osservatorio appalti pubblici 16
3. Misure in materia fiscale per il settore agricolo. 18
3.1 Riduzione IRPEF per redditi dominicali e agrari 18
3.2 Prestazioni occasionali in agricoltura. 18
3.3 Modifica contratti di rete in agricoltura. 19
4. Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità. 20
4.1 Esonero contributivo biennale per assunzioni 2026. 20
4.2 Erogazione anticipata indennità NASPI. 20
4.3 Adeguamento requisiti pensionistici alla speranza di vita. 20
4.4 Proroga incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa. 20
4.5 Innalzamento deducibilità contributi ai fondi pensione. 21
4.7 Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli 21
4.7 Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici 22
4.9 Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per genitori 22
4.10 Congedi parentali lavoratori dipendenti 22
4.11 Prolungamento del contratto di lavoro per sostituzione lavoratrici in congedo. 23
4.12 Modifiche all’indennità di discontinuità lavoratori spettacolo. 23
4.13 Interpretazione autentica su esoneri contributivi per operatori in ambito assicurativo. 23
4.13 Imposta sostitutiva lavoro straordinario infermieri in strutture private accreditate. 24
5.1 Riduzione aliquota IRPEF e modifica detrazioni 25
5.4 Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. 27
5.5 Imposta sostitutiva neo-residenti 27
5.6 Tassazione plusvalenze su cripto-attività. 27
5.7 Imposta sulle transazioni finanziarie. 28
5.8 Computo patrimonio mobiliare ai fini ISEE.. 28
5.9 Rivalutazione terreni e partecipazioni dal 2026. 28
5.10 Modifiche al calcolo dell’ISEE e alle scale di equivalenza e sulla compilazione della DSU.. 28
5.14 Contributi sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati 30
5.15 Agevolazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici 30
5.16 Interventi rigenerazione urbana. 31
5.17 Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. 31
6. Misure in materia di accertamento fiscale e riscossione. 32
6.1 Rottamazione quinquies. 32
6.2 Rottamazione quinquies per gli enti locali 32
6.3 Misure contrasto inadempimenti imposte dirette e IVA.. 32
6.4 Misure contrasto indebite compensazioni 33
6.5 Estensione patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. 33
7. Misure in materia di istruzione, università, enti non commerciali, ricerca e cultura. 34
7.1 Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici 34
7.2 Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria. 34
7.4 Disposizioni in materia di tributi locali 35
1.1 Innalzamento valore massimo buoni pasto elettronici
Viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici[1] corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa.
1.2 Regime forfettario
Si estende anche per l’anno fiscale 2026 la possibilità di accedere al regime forfettario anche per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 35.000 euro[2].
1.3 Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci
Riproposto il regime temporaneo delle “assegnazioni e cessioni agevolate” di beni ai soci, consentendo alle società commerciali che assegnano o cedono beni non strumentali (immobili o mobili registrati) ai soci entro il 30.09.2026, di versare un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata, con modello F24, in due rate:
- la prima (pari al 60% dell’imposta dovuta) entro il 30.09.2026;
- la seconda (pari al restante 40%) entro il 30.11.2026.
IMPOSTE INDIRETTE SU TRASFERIMENTI AI SOCI
Per assegnazioni e cessioni agevolate:
- le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili siano ridotte alla metà (dal 3% all’1,5%);
- le imposte ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa pari a 200 euro.
1.4 Estromissione dei beni delle imprese individuali
Viene riproposta per le imprese individuali la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 30.09.2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 01.01.2026 e il 31.05.2026.
Nello specifico, gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra:
- il valore normale dei beni, e
- il relativo valore fiscalmente riconosciuto,
possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario[3].
Come visto, devono subordinatamente sussistere le seguenti condizioni:
- i beni siano posseduti al 30.09.2025;
- le esclusioni devono essere effettuate dal 01.01.2026 al 31.05.2026.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato:
- entro il 30.11.2026 per il 60%, e
- entro il 30.06.2027 per la parte rimanente.
Si segnala infine che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 01.01.2026.
1.5 Rateizzazione delle plusvalenze
La Legge di bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina delle plusvalenze, riscrivendo integralmente il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR e ridefinendo le regole per la loro tassazione e l’eventuale rateizzazione.
In via generale, per i beni strumentali, le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito per l’intero importo nell’esercizio in cui sono realizzate, senza possibilità di rinvio automatico agli anni successivi.
Una disciplina più flessibile è invece prevista in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda. In tali ipotesi:
- la plusvalenza è, di norma, tassata per intero nell’anno di realizzo;
- tuttavia, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per almeno tre anni, il contribuente può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate, oppure
- in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).
Un trattamento sostanzialmente analogo è previsto anche per le società sportive professionistiche, con riferimento alla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta. In questo caso:
- la plusvalenza concorre al reddito nell’esercizio in cui è realizzata;
- se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni, è possibile optare per la rateizzazione in quote costanti, sempre entro il limite massimo di quattro esercizi;
- la rateizzazione è però ammessa solo per la parte di plusvalenza riferibile al corrispettivo incassato in denaro;
- l’eventuale quota non monetaria deve essere tassata integralmente nell’anno di realizzo.
Le nuove regole decorrono dall’anno fiscale 2026, e le scelte dovranno risultare da apposita opzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in assenza, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è realizzata.
1.6 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
Si dispone la riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario, anche parziale, delle riserve, dei fondi, dei saldi attivi di rivalutazione, in sospensione di imposta:
- esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2024, e
- che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025,
attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%, da liquidare in sede di dichiarazione dei redditi.
L’imposta sostitutiva sarà versata in 4 rate costanti annuali come segue:
| RATA | TERMINE VERSAMENTO |
| 1° RATA | Versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (30.06.2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) |
| RATE SUCCESSIVE | Termine previsto per le dichiarazioni dei redditi dei successivi tre anni |
1.7 Dividendi infra-UE IRAP e istanze di rimborso
Introdotta una modifica rilevante in tema IRAP per alcuni operatori del settore finanziario. Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (quindi dal 2025 per i “soggetti solari”), i dividendi percepiti da società UE/SEE (UE o SE) possono beneficiare di una forte riduzione della base imponibile IRAP.
In pratica, i dividendi “infra-UE/SE” percepiti da:
- banche,
- intermediari finanziari,
- imprese di assicurazione,
non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95% del loro ammontare (quindi rileva solo il 5%), a condizione che provengano da Stati con cui l’Italia ha accordi che assicurano un effettivo scambio di informazioni.
Condizioni principali per applicare l’esclusione del 95%:
| A | Sia detenuta una partecipazione diretta almeno pari al 20% nella società che distribuisce gli utili; |
| B | La società estera ha una forma giuridica “qualificata” (quelle indicate dalla direttiva “madre-figlia”); |
| C | La società che distribuisce è fiscalmente residente in un Paese UE, senza essere considerata residente extra-UE in base a una convenzione contro le doppie imposizioni; |
| D | La società che distribuisce è assoggettata a un’imposta tra quelle previste dalla direttiva, senza regimi di esonero/opzione “generali” (salvo limitazioni territoriali o temporali); |
| E | La partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno; |
| F | I dividendi provengono da strumenti per cui, nello Stato estero dell’emittente, la remunerazione non è deducibile dal reddito. |
Per gli anni passati, è prevista la possibilità di presentare istanza di rimborso IRAP relativa alla quota eccedente il 5% dei dividendi che aveva concorso alla base imponibile, a condizione che al 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi.
Il credito eventualmente maturato può essere utilizzato in compensazione e le modalità operative saranno definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
1.8 Novità disciplina dividendi
La Legge di bilancio 2026 introduce novità nel trattamento fiscale dei dividendi (e delle plusvalenze su partecipazioni) deliberati dal 1° gennaio 2026, quando i percettori sono imprenditori, società o enti residenti.
In particolare, viene ristretto l’accesso al regime di esclusione: l’agevolazione si applica solo ai dividendi (e alle plusvalenze) derivanti da partecipazioni che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti dimensionali:
- partecipazione non inferiore al 5%, detenuta anche indirettamente tramite società controllate, oppure
- valore della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.
Gli stessi requisiti sono richiesti anche per applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti a imposta negli Stati UE o SEE.
1.9 Valutazione titoli attivo circolante in bilancio
Viene introdotta una misura temporanea rivolta ai soggetti che non applicano i principi contabili internazionali (c.d. OIC adopter).
In particolare, per gli esercizi 2025 e 2026, è consentito:
- valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio mantenendo il valore di iscrizione in bilancio risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato;
- in alternativa al valore di mercato, che normalmente riflette l’andamento delle quotazioni.
Chi si avvale di tale facoltà dovrà destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare pari alla differenza tra i valori di iscrizione registrati e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio insufficienti, la riserva può essere integrata da riserve di utili (o altre riserve patrimoniali) disponibili o, in mancanza, da utili di esercizi successivi.
1.10 Ritenuta generalizzata sui pagamenti tra imprese
La Legge di bilancio 2026 modifica l’art. 25 del D.P.R. 600/1973 introducendo, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028, una ritenuta d’acconto sulle imposte sui redditi applicabile ai corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio d’impresa.
Le aliquote previste sono:
- 0,5% per i pagamenti effettuati nel 2028;
- 1% a decorrere dal 2029.
La ritenuta non si applica ai soggetti che, al momento del pagamento:
- hanno aderito al concordato preventivo biennale;
- rientrano nel regime di adempimento collaborativo.
È inoltre esclusa l’applicazione della ritenuta quando il pagamento avviene tramite bonifici soggetti a ritenuta automatica già operata da banche o Poste (ad esempio per spese detraibili o deducibili).
1.11 Spedizioni extra-UE di modico valore nuovo contributo doganale da 2 euro
La Legge di bilancio 2026 introduce un contributo per le spese amministrative doganali relativo alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE. In particolare, il contributo:
- si applica alle spedizioni con valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- riguarda merci provenienti da Paesi terzi;
- è pari a 2 euro per spedizione;
- viene riscosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al momento dell’importazione definitiva.
La misura è coerente con il Codice doganale dell’Unione europea e mira a coprire i costi amministrativi connessi alla gestione di questo tipo di importazioni.
1.12 Razionalizzazione regole determinazione reddito d’impresa
In attesa dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla “legge delega fiscale”[4], per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i “soggetti solari”) viene disposto che per le operazioni di rivendita di azioni proprie, in deroga all’art. 83 del Tuir, si comprende tra i ricavi la differenza tra:
- il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate – anche a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2 e 2359-ter del Codice civile e a norma dell’art. 121 del D.lgs. 58/1998 – nel medesimo periodo d’imposta, e
- il relativo costo di acquisto.
A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente (criterio c.d. “FIFO”)
1.13 Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni di pagamento
Con una modifica dell’art. 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. 633/1972 viene sostituito, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA nell’ambito di operazioni effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione e prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Il nuovo criterio di determinazione della base imponibile si potrà applicare solamente “alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, facendo però espressamente salvi i comportamenti pregressi.
1.14 Estensione obbligo pagamento ritenuta provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale
Abolita, a partire dalle provvigioni corrisposte dal 01.03.2026, la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di:
- commissione;
- agenzia;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento di affari;
per i seguenti soggetti[5]:
- agenzie di viaggio e turismo
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
1.15 Semplificazioni IVA cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE
La norma interviene sul meccanismo del “tax free shopping”[6] introducendo le seguenti novità:
| NOVITA’ TAX FREE SHOPPING |
| Modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario |
| Sei mesi per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana |
1.16 Regolamento contributivo per esercenti arti e professioni che svolgono attività presso la PA
Il comma prevede che le PA (pubbliche amministrazioni[7]) verifichino la regolarità fiscale degli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. In particolare, le Amministrazioni Pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:
- dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superi l’ammontare del debito.
La disposizione si applica a decorrere dal 15.06.2026.
Si ricorda che, attualmente, per gli importi inferiori a 5.000 euro non vige tale obbligo di verifica degli adempimenti fiscali.
| DATA INIZIO CONTROLLI | 15.06.2026 |
| IMPORTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI | Fino al 15.06.2026: solo se > di 5.000 euro Dal 15.06.2026: per tutti gli importi |
1.17 Misure in materia di economia circolare – RENTRI
Modificato il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:
- viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
- i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva[8];
- i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nel “Testo unico ambiente”[9].
2. Misure in materia di crescita e investimenti per le imprese
2.1 Iper-ammortamento per i beni strumentali nuovi
Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento (c.d. “iper-ammortamento”), ai fini IRES ed IRPEF, per gli investimenti:
- in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”;
- effettuati dalle imprese dal 01.01.2026 al 30.09.2028.
Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, come allegati alla presente legge.
Nello specifico la maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, vale per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Tale maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF), è la seguente:
| MISURA | LIVELLO INVESTIMENTI |
| 180% | fino a 2,5 milioni di euro |
| 100% | oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro |
| 50% | oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro |
Vi sono alcune casistiche di esclusione dall’agevolazione, per le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni: liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale o che siano destinatarie di sanzioni interdittive di cui al provvedimento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche[10].
In ogni caso, poi, per le imprese ammesse al beneficio la spettanza dell’agevolazione è subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore,
- e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha il compito di stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo con decreto da adottare, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
2.2 Credito d’imposta ZES unica e ZLS
Viene esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) – che comprenderà anche le Regioni Marche e Umbria – con riferimento ad investimenti realizzati dal 01.01.2026 al 31.12.2028.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà i profili attuativi inerenti agli obblighi di comunicazione, nonché altri contenuti per l’operatività dell’agevolazione.
Si introduce poi un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025; ciò a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.
Il contributo aggiuntivo deve essere richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026.
La somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere
Per gli stessi anni 2026, 2027 e 2028 viene altresì esteso il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), per gli investimenti effettuati dal 01.01.2026 al 31.12.2028.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà i profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.
2.3 Credito d’imposta settori produzione primaria prodotti agricoli e acquacoltura
Viene modificato il credito di imposta per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Per le imprese attive nei citati settori, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge dal 01.01.2026 e fino al 28.09.2026, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta:
- nella misura del 40% degli investimenti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”.
2.4 Credito d’imposta ZES unica settori agricoltura, pesca e acquacoltura
In tema di ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, si interviene in merito agli investimenti effettuati dalle imprese rideterminando le percentuali che erano state individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 570046 del 12.12.2025.
| PERCENTUALE | TIPOLOGIA IMPRESA E SETTORE |
| 58,7839% | Microimprese e piccole-medie imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore forestale |
| 58,6102% | Grandi imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli |
Per l’anno 2026 gli operatori economici comunicano all’Agenzia:
- dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2026, e
- a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 20.11.2026 al 02.12.2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01.01.2026 al 15.11.2026.
L’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile da parte di ciascun beneficiario – utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale” attraverso il modello F24 e concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei del caso[11] – è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
2.5 Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio
La norma introduce un incentivo economico in favore di chi produce acciaio inossidabile “verde”, condizionato a una serie requisiti energetici e merceologici. Questo spetta a chi:
- usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali);
- rientra in specifiche famiglie di acciai inox;
- dimostra consumi energetici inferiori a soglie di riferimento che diventano via via più stringenti.
L’incentivo consiste in un contributo economico a chi in tal modo produce acciaio, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. Si segnala che il contributo è cumulabile con altri aiuti relativi ai costi di produzione dell’inox, a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi.
Infine, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo.
2.6 Credito d’imposta imprese energivore
Viene ripresa la disciplina del “Piano Transizione 5.0”[12], prevedendo un credito d’imposta per le imprese energivore. Il credito riguarda le imprese rientranti per l’anno 2025:
- nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, o
- nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito è riconosciuto:
- in relazione
- agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa[13],
- effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025,
- nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell’art. 38 del D.L. 19/2024[14].
Il credito d’imposta, inoltre:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione[15],
- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
2.7 Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica[16], il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
| CREDITO D’IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA | |
| IMPORTO | 10% |
| PERIODO D’IMPOSTA | Successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i “soggetti solari”) |
| UTILIZZO | Unica quota annuale |
| ADEMPIMENTI PER L’IMPRESA | Trasmettere telematicamente al MIMIT[17] la comunicazione che indica: le spese sostenute + il credito maturato |
2.8 Prezzario nazionale e Osservatorio appalti pubblici
I commi 487-494 dell’art. 1, introdotti dal Senato, intervengono sulla definizione e sull’applicazione dei prezzari per prodotti, attrezzature e lavorazioni negli appalti pubblici di lavori. È prevista, a questo fine l’adozione di un prezzario nazionale aggiornato annualmente e coerente con i criteri del Codice dei contratti, quale supporto alla definizione dei prezzari regionali.
Per gli appalti e accordi quadro aggiudicati secondo la disciplina previgente, con offerte con termine entro il 30 giugno 2023, i SAL relativi a lavorazioni eseguite o annotate dal 1° gennaio 2026 fino a fine lavori sono adottati applicando prezzari regionali o, ove vigenti, prezzari speciali, con riconoscimento dei maggiori importi da parte della stazione appaltante.
Sono inoltre adeguate le misure antirincari per appalti e accordi quadro del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, con ricognizione MIT degli interventi.
Infine, il comma 493 introduce un obbligo di presidio finanziario: quando le risorse complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in misura ≥ 80%, la stazione appaltante deve attivare per tempo le procedure di reintegro delle somme, al fine di evitare carenze di copertura nei SAL successivi e garantire continuità nei pagamenti e nell’avanzamento dei lavori.
3. Misure in materia fiscale per il settore agricolo
3.1 Riduzione IRPEF per redditi dominicali e agrari
È prorogata anche per il 2026 (come già per 2024 e 2025) la misura che prevede, per coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP):
- iscritti alla previdenza agricola, e
- non rientranti tra le società che hanno optato per la tassazione IRPEF dei redditi agrari[18],
una riduzione dell’imponibilità IRPEF dei redditi dominicali e agrari.
Secondo tale disposizione, i redditi agrari e i redditi dominicali concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo come segue:
| PERCENTUALI | SOGLIA REDDITO |
| 0% | Fino a 10.000 euro |
| 50% | Oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro |
| 100% | Oltre 15.000 euro |
La manovra amplia i casi in cui, per gli impianti fotovoltaici, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica (per la quota eccedente il cosiddetto limite di agrarietà) deve essere determinato come reddito d’impresa ordinario, e non più secondo la disciplina di favore collegata al reddito agrario.
Con la Legge di Bilancio 2026 la regola si estende anche agli impianti per cui i lavori di installazione risultano completati dopo il 31.12.2025.
3.2 Prestazioni occasionali in agricoltura
Il comma 156 (inserito in sede referente) rende strutturale dal 2026 la disciplina oggi prevista in via transitoria per il lavoro occasionale in agricoltura.
La Legge di bilancio 2023 [19] aveva stabilito, come regola generale, il divieto per le imprese agricole di ricorrere al contratto di prestazione occasionale e aveva introdotto una disciplina speciale temporanea (2023-2024) poi estesa al 2025 dalla L. 182/2025 (art. 23).
| PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA | |
| Novità 2026 | La disciplina transitoria diventa strutturale |
| Attività ammesse | Stagionali |
| Limite giornate | 45 giornate annue per lavoratore |
| Durata contratto | Fino a 12 mesi |
| Superamento 45 giornate | Trasformazione in TD ordinario (D.L. 19/2024) |
| Soggetti ammessi | Disoccupati/percettori, pensionati, under 25 studenti, detenuti/semiliberi (con requisiti) |
| Sanzione uso soggetti non ammessi | 500–2.500 € per lavoratore (salvo autocertificazione) |
| Omessa comunicazione CPI | Maxi-sanzione lavoro nero se presupposti; altrimenti 100–500 € per lavoratore |
| Compenso | Esente IRPEF, nel rispetto dei CCNL/territoriali |
| LUL e pagamenti | LUL anche in unica soluzione; pagamenti anche anticipati |
| Vincolo CCNL | Esclusi i datori che non rispettano CCNL/provinciali |
3.3 Modifica contratti di rete in agricoltura
Il comma 157 dell’art. 1 interviene sulla disciplina dei contratti di rete in agricoltura[20] introducendo una precisazione: si consente ai partecipanti di cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.
| CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA: LA DISCIPLINA VIGENTE |
| l’art. 1-bis, comma 3, del D.L. 91/2014 prevede che le imprese agricole rientranti nella definizione di PMI agricole possano costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune, fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi. Attraverso il contratto di rete[21] l’attività svolta in comune genera una produzione che viene ripartita tra i contraenti secondo il programma comune di rete, con attribuzione a ciascuno di una quota di prodotto prevista nel contratto.Il contratto, per essere efficace, richiede la forma scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata o firma digitale) e la registrazione al Registro delle imprese |
4. Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità
4.1 Esonero contributivo biennale per assunzioni 2026
Si prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni o trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2026,
Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione esatta delle modalità attuative.
4.2 Erogazione anticipata indennità NASPI
Questo comma, inserito in sede referente, modifica le modalità di erogazione anticipata della NASpI (l’indennità di disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità, invece che mensilmente.
La disposizione prevede che l’erogazione della prestazione anticipata non avvenga più in un’unica soluzione, come attualmente previsto, ma in due rate:
- la prima rata in misura pari al 70 per cento dell’intero importo;
- la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere:
- al termine della durata della prestazione qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività, o
- non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.
L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI mensile.
4.3 Adeguamento requisiti pensionistici alla speranza di vita
I commi da 185 a 193 intervengono in materia di adeguamento alle variazioni della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
In particolare, la disposizione prevede:
- la rideterminazione, per il solo anno 2027, dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico[22] in un mese, invece dei tre previsti, e la conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell’incremento stabilito dal predetto decreto direttoriale;
- l’esonero dall’applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose.
4.4 Proroga incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa
Viene esteso anche al 2026 l’ambito di applicabilità dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che conseguono i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato[23].
Quindi anche tali soggetti possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico e dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente è corrisposta interamente al lavoratore con esclusione dall’imponibile fiscale.
4.5 Innalzamento deducibilità contributi ai fondi pensione
A decorrere dal 1° luglio 2026 è previsto l’innalzamento della quota di contribuzione alla previdenza complementare deducibile dall’imposta sui redditi che passerà, dagli attuali 5.164,57 euro, a 5.300 euro.
Inoltre, sono si modifica la disciplina sulla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare.
Si introducono, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con il relativo trattamento fiscale.
4.6 Accantonamento TFR e adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato
Vengono rivisti i criteri per individuare i datori di lavoro privati obbligati a versare al Fondo INPS gli accantonamenti TFR dei propri dipendenti: a decorrere dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, l’obbligo di versamento ricomprende anche i datori di lavoro che raggiungano o superino la soglia dimensionale dei 50 dipendenti negli anni successivi all’avvio dell’attività.
Il relativo computo deve essere effettuato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di retribuzione considerato.
Per il biennio 2026-2027, l’estensione dell’obbligo non opera qualora la media annuale dei dipendenti dell’anno precedente risulti inferiore a 60 unità.
Dal 1° gennaio 2032, scatterà la riduzione della soglia dimensionale da 49 a 39 dipendenti.
Il comma 204 invece modifica il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ampliando l’ambito del conferimento tacito (silenzio-assenso) del TFR alla previdenza complementare, estendendone gli effetti anche alle ulteriori forme di contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore. Contestualmente, rafforza i doveri informativi in capo ai datori di lavoro privati verso i lavoratori in materia di previdenza complementare
4.7 Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli
Con questo articolo si posticipa dal 2026 al 2027 l’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.
Il comma 2 prevede il riconoscimento, per il 2026,
- alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli e sino al compimento del decimo anno di età del secondo
- aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui,
- di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
Gli importi spettanti in relazione al periodo 1° gennaio – novembre, saranno corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026.
Si segnala che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.
Infine, viene posticipata dall’anno 2026 all’anno 2027 l’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.
4.7 Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici
Si prevede il riconoscimento di un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro del settore privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con i seguenti requisiti
- madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni,
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e la durata è di:
- 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi dalla data di assunzione, se l’assunzione è a tempo determinato,
- 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
| CONDIZIONI |
| L’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. è cumulabile invece con la deduzione IRES maggiorata. |
4.9 Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per genitori
Il comma 214 definisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro che utilizzano il criterio di priorità nelle trasformazioni del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale)
- per i dipendenti con almeno tre figli conviventi,
- che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età (senza limite di età in caso di figlio con disabilità.
Si richiede il mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro. Un decreto ministeriale definirà le disposizioni attuative.
4.10 Congedi parentali lavoratori dipendenti
Si estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti.
In particolare:
- saranno applicabili anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, o di affidamento, fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.
- per malattia dei figli di età superiore a tre anni si eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite fruibile da ciascun genitore, e con riferimento anche ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.
Resta fermo che tali congedi non sono retribuiti ma godono di copertura previdenziale figurativa.
4.11 Prolungamento del contratto di lavoro per sostituzione lavoratrici in congedo
Si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, per la sostituzione di lavoratrici[24] in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo, dopo il rientro della lavoratrice “sostituita”, sempre fino al primo anno di età del bambino.
4.12 Modifiche all’indennità di discontinuità lavoratori spettacolo
La disposizione, modifica taluni aspetti della disciplina della indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (cd IDIS)[25].
In particolare, si modificano i requisiti di accesso per cui:
- è portato da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- Si introduce una deroga alla richiesta di cinquantuno giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito minimo contributivo è di:
- almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente oppure
- almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti.
Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).
4.13 Interpretazione autentica su esoneri contributivi per operatori in ambito assicurativo
I commi da 860 a 862 sono norme di interpretazione autentica e ampliano con decorrenza dal 1° luglio 2022, l’ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo. Nello specifico si tratta:
- dell’esonero per nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni di età ed effettuate nel biennio 2021-2022;
- dell’esonero contributivo, per il periodo 2021-2024, in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,
che si applicano anche a datori privati che, all’epoca di vigenza delle misure stesse, svolgevano attività rientranti nei codici ATECO relativi a:
- broker di assicurazioni;
- agenti di assicurazioni;
- sub-agenti di assicurazioni;
- produttori,
- procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
4.13 Imposta sostitutiva lavoro straordinario infermieri in strutture private accreditate
Si estende agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende enti del Servizio sanitario nazionale[26], con aliquota pari al 5%. L’estensione si applica ai compensi erogati dall’anno 2026 [27].
- Misure in materia fiscale per famiglie, persone fisiche non esercenti attività di impresa, recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici
5.1 Riduzione aliquota IRPEF e modifica detrazioni
Prevista la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Di conseguenza l’IRPEF si applica come segue:
| SCAGLIONE DI REDDITO | ALIQUOTA |
| fino a 28.000 euro | 23% |
| da 28.000 a 50.000 euro | 33% |
| oltre 50.000 euro | 43% |
Inoltre, viene modificato l’art. 16-ter del TUIR con l’introduzione del nuovo comma 5-bis, che dispone, per i soggetti con reddito complessivo > 200.000 euro, una riduzione di 440,00 euro della detrazione dall’imposta lorda riferita a:
- oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.
In pratica chi supera la soglia dei 200.000 euro subisce un “taglio” di 440,00 euro sulle detrazioni sopra indicate (non sulle spese mediche).
5.2 Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio
Al fine di assicurare salari adeguati e incentivare la contrattazione collettiva, viene previsto che gli incrementi retributivi:
- previsti da accordi stipulati tra il 2024 e il 2026
- corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026,
siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a euro 33.000.
Il comma 8 riguarda l’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa[28] che scende all’1% mentre si innalza da 3.000,00 a 5.000,00 euro il limite complessivo annuo erogabile, per gli anni 2026 e 2027.
I commi 10 e 11 prevedono per l’anno 2026, per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro, una imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
Fanno eccezione i settori turismo e terme nei quali è riconfermata la misura previgente che si vedrà al comma 18.
Infine, si conferma anche per il 2026 la rilevanza al 50% dei dividenti da azioni corrisposte ai lavoratori per premi di risultato[29].
| MISURA | REGIME FISCALE | LIMITE | PERIODO DI APPLICAZIONE |
| Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali | Imposta sostitutiva IRPEF + addizionali: 5% | Reddito lavoratore ≤ 33.000 € | Accordi 2024–2026; incrementi corrisposti nel 2026 |
| Premi di risultato / partecipazione agli utili | Imposta sostitutiva: 1% | Limite annuo erogabile 5.000 € | Anni 2026–2027 |
| Maggiorazioni e indennità (notturno, festivi, turni) | Imposta sostitutiva IRPEF + addizionali: 15% | Limite annuo 1.500 € | Anno 2026 |
| Dividendi da azioni ai lavoratori per premi di risultato | Rilevanza per retribuzione imponibile 50% | — | Anno 2026 |
5.3 Locazioni brevi
La Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina fiscale delle locazioni brevi, introducendo un limite più restrittivo per l’applicazione della cedolare secca.
In particolare, il regime della cedolare secca sarà applicabile solo se il contribuente concede in locazione breve non più di 2 appartamenti.
Nel caso in cui gli appartamenti concessi in locazione breve siano più di 2, l’attività di locazione:
- si presume svolta in forma imprenditoriale,
- indipendentemente dal soggetto che la esercita (persona fisica o altro soggetto).
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
- l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;
- al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%;
- dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d’impresa.
5.4 Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Si riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento, ai lavoratori del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per:
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o
- per lavoro notturno.
Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025.
Per il riconoscimento il sostituto d’imposta deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025.
5.5 Imposta sostitutiva neo-residenti
Introdotte importanti modifiche al regime agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia[30] (c.d. regime dei “neo-residenti”).
In particolare, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026, viene incrementato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all’estero, sia per il soggetto principale sia per i familiari che estendono l’opzione, secondo le seguenti misure:
| PRECEDENTE IMPOSTA SOSTITUTIVA | NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA |
| Soggetto trasferito € 200.000 | Soggetto trasferito € 300.000 |
| Familiari € 25.000 | Familiari € 50.000 |
5.6 Tassazione plusvalenze su cripto-attività
La Legge di bilancio 2026 interviene sulla tassazione delle cripto-attività, dopo che la Legge di bilancio 2025 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’innalzamento al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da rimborso/cessione, permuta o detenzione di cripto-attività.
Viene introdotta una misura agevolativa specifica per una categoria particolare di cripto-attività, ossia i token di moneta elettronica denominati in euro (in pratica, le cosiddette stablecoin “euro-linked”). Per queste operazioni, l’imposta sostitutiva resta al 26% e non si applica l’aliquota ordinaria del 33%.
In sintesi:
- aliquota ordinaria cripto-attività (dal 2026) del 33%
- aliquota agevolata (token “euro”) del 26% per i redditi diversi e proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
La norma chiarisce inoltre che, per “token di moneta elettronica denominati in euro”, si intendono i token:
- il cui valore è stabilmente ancorato all’euro, e
- i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Non costituisce realizzo di plusvalenza/minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del valore nominale.
5.7 Imposta sulle transazioni finanziarie
Per i trasferimenti e le operazioni effettuate dal 01.01.2026 viene aumentata l’aliquota della c.d. Tobin Tax[31]:
- sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, dallo 0,2 allo 0,4%;
- sia per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, nella stessa misura dello 0,04%.
Si ricorda che l’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
5.8 Computo patrimonio mobiliare ai fini ISEE
Viene demandato a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, relativamente alle componenti del patrimonio mobiliare costituite da:
- giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute, e
- rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.
5.9 Rivalutazione terreni e partecipazioni dal 2026
Dopo circa un anno dalla sua “stabilizzazione” operata con la “Legge di Bilancio 2025”[32], la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni torna nuovamente al centro del dibattito, con una nuova modifica che innalza l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento dal 18% al 21%.
5.10 Modifiche al calcolo dell’ISEE e alle scale di equivalenza e sulla compilazione della DSU
Il comma 208 reca due modifiche alla disciplina del calcolo dell’ISEE del nucleo familiare per favorire le famiglie con più di un figlio e per proprietari di immobile destinato ad abitazione principale.
Nello specifico si prevede:
- l’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane[33], del limite del valore della abitazione escluso dal computo, con l’ulteriore incremento di tale limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
- La seconda modifica riguarda la scala di equivalenza, e prevede ulteriori maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare:
- 0,1 in caso di nucleo con due figli;
- 0,25 in caso di tre figli;
- 0,40 in caso di quattro figli e
- 0,55 in caso di almeno cinque figli
Gli istituti per i quali si applicano le modifiche sono: l’Assegno d’ inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro; l’assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per asili nido, pubblici o per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età; l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.
5.11 Fondi per attività socioeducative – Comunità estive per bambini e anziani – Fondo Sport famiglia
Stanziati maggiori fondi per attività sociali ed educative a favore di minori e anziani. In particolare, si prevedono:
- una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi e di servizi socioeducativi territoriali,
- una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.
- un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche.
A questo fine il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio è chiamato a emanare le disposizioni attuative.
5.12 Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
Viene istituito presso il MEF il Fondo a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di:
- 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di
- 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
5.13 Fondi pari opportunità e reddito di libertà vittime di violenza e attività formative nelle scuole
Disposto un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[34], per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;
In particolare, commi da 229 a 232 aumentano gli stanziamenti per ulteriori interventi di sostegno alle donne vittime di violenza, tra cui il Reddito di libertà (9 milioni annui a partire dal 2027) e per agevolazioni e servizi collegate all’ISEE.
5.14 Contributi sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati
Il comma 234 prevede l’istituzione di un Fondo presso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a misure di sostegno abitativo per:
- genitori separati o divorziati,
- non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e
- con figli a carico;
Il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno del figlio.
È demandata ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione dei contributi.
5.15 Agevolazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici
Per il periodo d’imposta 2026 resta applicabile la disciplina più favorevole delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con aliquota pari al 50% per le spese sostenute sull’abitazione principale e al 36% per quelle relative agli altri immobili.
Le medesime aliquote si applicano, per il 2026, anche agli interventi agevolati con ecobonus e sismabonus, secondo le rispettive regole di accesso.
In sintesi, vengono prorogate:
- l’aliquota generale di detrazione al 36%;
- l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
È inoltre confermato per il 2026 il bonus mobili, con limite massimo di spesa pari a 5.000 euro e riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
5.16 Interventi rigenerazione urbana
La Legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina[35] degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana.
In base alla normativa previgente, tali interventi non potevano riguardare edifici abusivi, né immobili situati nei centri storici o in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, salvo il caso in cui fosse già stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Con la modifica introdotta dalla manovra, viene ampliata la platea degli edifici ammessi agli interventi di rigenerazione urbana. In particolare:
- non sono più ammessi solo gli edifici per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato formalmente rilasciato;
- rientrano ora anche gli edifici per i quali il titolo in sanatoria sia stato comunque conseguito, anche se non espressamente “rilasciato” secondo la formulazione precedente.
La norma chiarisce inoltre che il conseguimento del titolo edilizio in sanatoria può essere avvenuto anche nell’ambito delle principali leggi di condono edilizio, e in particolare:
- della legge n. 47/1985;
- della legge n. 724/1994;
- del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
5.17 Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito
Per i contratti stipulati dal 20.11.2026 si introduce un’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito.
In particolare, si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo su:
| 1) | Contratti di credito di importo inferiore a 200 euro |
| 2) | Contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri |
| 3) | Contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme |
6.1 Rottamazione quinquies
Si ripropone la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione delle cartelle esattoriali”, oggi nella versione quinquies) per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
L’adesione consente di azzerare le principali componenti accessorie del debito, pagando solo:
- il capitale (imposta/contributo),
- le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive.
Il pagamento parte dal 31 luglio 2026 e può avvenire:
- in un’unica soluzione, oppure
- a rate, con interesse del 3%.
Un aspetto operativo importante: con il versamento della prima rata (o dell’unica soluzione) si determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate.
La novità di questa nuova versione è che l’accesso riguarda solo carichi derivanti da controlli automatizzati e formali (imposte e contributi), mentre restano fuori i ruoli legati ad atti di accertamento.
Le modalità restano simili alle precedenti rottamazioni: si presenta una domanda all’agente della riscossione, che poi comunica l’importo dovuto e, in caso di rateizzazione, il relativo calendario scadenze.
6.2 Rottamazione quinquies per gli enti locali
Viene data la possibilità alle Regioni e agli altri enti locali di introdurre forme di definizione agevolata di carichi di propria spettanza affidati alla riscossione – peraltro anche per i casi in cui siano già incorso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché per le entrate di tipo patrimoniale.
6.3 Misure contrasto inadempimenti imposte dirette e IVA
Le disposizioni in esame rafforzano i controlli contro l’omesso adempimento IVA, introducendo una procedura che consente all’Agenzia delle Entrate (anche con strumenti automatizzati) di liquidare l’IVA dovuta anche in caso di dichiarazione annuale omessa, senza pregiudicare i successivi accertamenti.
La liquidazione potrà essere effettuata entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e si baserà sui seguenti dati:
- fatture elettroniche emesse e ricevute,
- corrispettivi telematici trasmessi, e
- elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa.
L’esito viene comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per:
- segnalare elementi non considerati/errati e fornire chiarimenti, oppure
- pagare quanto dovuto con imposta, interessi e sanzioni.
Se il contribuente non risponde (o le risposte non cambiano l’esito), le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Se invece cambiano i calcoli, arriva una nuova comunicazione con nuovi 60 giorni.
6.4 Misure contrasto indebite compensazioni
È esclusa la compensazione “orizzontale”: non si possono usare crediti di altre imposte per pagare quanto richiesto.
Le modalità operative e i dati utilizzabili saranno definiti da un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Si abbassa la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione dei crediti tramite modello F24 in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo.
In particolare, il divieto di compensazione si applica ai contribuenti che:
- hanno ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione per imposte erariali e relativi accessori;
- per un importo complessivo superiore a 50.000 euro (la soglia precedente era pari a 100.000 euro).
In tali casi, non è possibile utilizzare in compensazione i crediti mediante F24, ad eccezione dei crediti:
- relativi a contributi previdenziali;
- e ai premi INAIL, che restano compensabili.
6.5 Estensione patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione
Si rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) per contrastare la c.d. “evasione da riscossione”, ampliando l’uso dei dati delle fatture elettroniche.
In particolare, viene previsto che l’Agente della riscossione possa utilizzare, per finalità mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente:
- dai debitori iscritti a ruolo, inclusi quelli con accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati alla riscossione;
- nonché dai coobbligati nei confronti dello stesso committente o cessionario.
Con la nuova norma è consentito anche a AdE-R un indirizzamento più efficace delle azioni esecutive (ad esempio pignoramenti presso terzi).
Le modalità operative saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
6.6 Comunicazioni pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
Innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario pagato in contanti superato il quale:
- i soggetti non obbligati alla fatturazione, (tra cui commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande e altri)
- le agenzie di viaggio e di turismo,
devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni legate al turismo ed effettuate da parte di soggetti stranieri.
7.1 Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici
La norma istituisce un fondo da ripartire tra i Comuni per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.
| LIMITE DI REDDITO | Nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro |
| CONTRIBUTO | Il Comune destinerà risorse direttamente alle famiglie per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado |
7.2 Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria
La norma prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito riconosca, un contributo fino ad euro 1.500 agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.
| IMPORTO CONTRIBUTO | 1.500 euro |
| LIVELLO DI STUDIO | scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado |
| LIMITI DI REDDITO | famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000 |
7.3 Bonus valore cultura
A decorrere dall’anno 2027 è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato “Bonus Valore Cultura” ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
La Carta Valore assegna un credito utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di:
| biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo |
| libri |
| abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, |
| musica registrata |
| strumenti musicali |
| prodotti dell’editoria audiovisiva |
| titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali |
| costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera |
Il Bonus Valore Cultura è assegnato attraverso Carta giovani nazionale[36].
Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura:
- non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, e
- non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Gli importi effettivi e le modalità di assegnazione e utilizzo saranno definiti con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2026, aggiornabile per rispettare i limiti di spesa.
7.4 Disposizioni in materia di tributi locali
La norma reca delle disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche. La norma parte dal presupposto che l’esenzione IMU per gli enti non commerciali[37] vale solo se l’attività svolta nell’immobile è con modalità non commerciali.
[1] Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
[2] A regime la causa di esclusione vige per redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.
[3] di cui all’art. 43 del Tuir.
[4] Artt. 6 e 9 della Legge 111/2023.
[5] Apportando peraltro modifiche di contenuto identico all’art. 39, comma 5 del già citato D.Lgs 33/2025, che sostituirà (tra le altre) le disposizioni del citato art. 25-bis, comma 1.
[6] All’art. 4-bis del D.L. 193/2016 dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis
[7] Di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica.
[8] Individuati dall’art. 237, comma 1 del Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi).
[9] Art. 190, commi 5 e 6.
[10] D.lgs. 231/2001.
[11] Che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
[12] Art. 38 DL 19/2024
[13] Di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016.
[14] Convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024.
[15] Ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.
[16] Previste dal comma 202 della “Legge di Bilancio 2020”
[17] Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
[18] Di cui all’art. 1 comma 1093 della Legge 296/2006.
[19] (L. 197/2022, art. 1 commi 342-354)
[20] Modificando l’art. 1-bis, comma 3, del D.L. 91/2014 (conv. in L. 116/2014),
[21] Disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009,
[22] Previsto in 3 mesi complessivi dal decreto direttoriale MEF- MLPS attuativo del DL 78/2010.
[23] Articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[24] L’ufficio studio ha evidenziato che il comma nel consentire la prosecuzione del contratto fa riferimento esclusivamente all’esigenza di affiancare la lavoratrice sostituita (al suo ritorno al lavoro) e non al lavoratore, e ha raccomandato i l’opportunità di chiarirne l’ambito di applicazione, a fronte del fatto che la sostituzione, sulla base della normativa vigente, può riguardare sia le madri lavoratrici sia i padri lavoratori in congedo, come peraltro ricordato nella medesima relazione tecnica del provvedimento.
[25] Art,2 comma 1 decreto legislativo n. 175 del 2023.
[26] Ex articolo 1, comma 354, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[27] Sono escluse le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 con riferimento all’anno 2025.
[28]Di cui ai commi da 182 a 189 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015
[29] Articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.
[30] disciplinato dall’articolo 24-bis del TUIR
[31] Art. 1, commi 491 e ss. della Legge 228/2012.
[32] Art. 1, comma 30 della Legge 207/2024, che dopo anni di proroghe ripetute aveva finalmente messo a regime l’istituto con l’obiettivo di garantire uno strumento permanente e prevedibile per i contribuenti.
[33] Le città metropolitane sono: Roma Capitale; Torino; Milano; Venezia; Genova; Bologna; Firenze; Bari; Napoli; Reggio Calabria; Cagliari; Catania; Messina; Palermo; Sassari.
[34] Istituito dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006
[35] l’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 70/2011
[36] Di cui art. 1, comma 413 della Legge 160/2019.
[37] Richiamata dall’art. 1, comma 759, lettera g) della Legge 160/2019.